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Legge 15/12/1990 n. 396
Art. 10 - Norme finanziarie
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il 1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia”; quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Fondo per lo sviluppo economico e sociale”. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, lire 700 milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico del fondo di cui al comma1.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interven- Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. to straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia”.
4. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente”.
5. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990.
6. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia”.
7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)”.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990- 1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali”.
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)”. 10.Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONTE, Ministro per i problemi delle aree urbane Visto, il Guardasigilli: VASSALLI LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2258) : Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per i problemi delle aree urbane (TOGNOLI) il 28 gennaio 1988. Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 9 marzo 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7 luglio 1988; 1›, 21, 27 marzo 1990; 4, 5, 11 aprile 1990; 6, 7, 12, 20 giugno 1990. Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 settembre 1990. Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 1›, 3 ottobre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990, in un testo unificato con atti numeri 860 (COSTA Silvia ed altri), 1296 (PICCHETTI ed altri), 3043 (FINI ed altri), 3858 (CEDERNA ed altri) e 4389 (MENSURATI) . Senato della Repubblica (atto n. 2471) : Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. Assegnato alle commissioni miste 8a (Lavori pubblici) e 13a (Territorio), in sede redigente, il 12 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a, 12a e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 8a e 13a il 18, 30 ottobre 1990; 6, 13, 14, 20, 21 novembre 1990. Presentazione del testo degli articoli annunciata il 21 novembre 1990 (atto n. 2471/ A - relatore sen. ACQUAVIVA e GOLFARI) Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 novembre 1990. Camera dei deputati (atto n. 2258/ B) Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 3 dicembre 1990, con parere della commissione V. Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 5 dicembre 1990.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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